Sono definiti negozi o “esercizi di vicinato” le attività le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore ai 250 mq. Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore alimentare, i prodotti del settore non alimentare o entrambi.