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L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al Comune competente per territori. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all’operatore, può, su motivata istanza dell’interessato, concedere una proroga al periodo massimo di sospensione.
Come fare
Occorre darne comunicazione al Comune competente per territorio.
Cosa serve
La comunicazione al Comune competente per territorio.
Cosa si ottiene
Gli iter procedimentali portano ad esiti diversi a seconda della tipologia di richiesta.
Tempi e scadenze
L'Amministrazione si limita a prendere atto dell'avvenuta comunicazione ed a compiere i controlli. L'esecutività avviene decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
Costi
Nessun Costo;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizio 2 - Promozione Sviluppo Attività Economiche SUAP/Commercio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.