L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al Comune competente per territori. Il Comune, in caso di comprovata necessità e qualora la sospensione derivi da circostanze non imputabili all’operatore, può, su motivata istanza dell’interessato, concedere una proroga al
periodo massimo di sospensione.