In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della CILA trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in materia di SCIA.
In caso di esito negativo dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina
motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dal permesso di costruire o con variazioni essenziali di cui all’articolo 44. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità presentate ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda gli altri titoli edilizi (P.d.c., S.C.I.A., S.C.IA. ALTERNATIVA A P.D.C.) in caso di esito negativo delle verifiche o vengono accertate carenze documentali sulle relative pratiche edilizie in fase d'istruttoria lo S.U.E. procede in base a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e s.m.i., dal Regolamento Edilizio e dalle normative urbanistico edilizie vigenti.