La concessione di contributi economici e di vantaggi economici previsti dal presente regolamento può essere disposta esclusivamente a favore di:
a) enti pubblici;
b) enti del Terzo Settore, associazioni laiche o religiose, fondazioni, comitati ed altri organismi senza scopo di lucro regolarmente costituiti, e parrocchie.
Il patrocinio comunale può essere concesso anche a persone fisiche o soggetti privati, compresi operatori economici, qualora promuovano iniziative di interesse pubblico prive di finalità di lucro diretto e coerenti con le finalità istituzionali del Comune.